Art. 2.
(Piano nazionale di ricerca
sulle cellule staminali somatiche).

      1. Al fine di integrare e di coordinare le attività e le strutture istituite e disciplinate dalla presente legge, il Ministro della salute, di intesa con il direttore dell'Istituto superiore di sanità e con i

 

Pag. 6

direttori dei Centri nazionali di cui all'articolo 8, elabora, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Piano nazionale triennale di ricerca sulle cellule staminali somatiche definite ai sensi dell'articolo 3.